
Il diritto di voto degli elettori residenti all'estero è previsto e disciplinato dalla norma di attuazione emanata con d.P.R. n. 50 del 1973 (articolo 4), nel testo modificato dal d.lgs. n. 309 del 2002.
Il diritto di voto è riconosciuto ai cittadini residenti all'estero che, alla data di emigrazione, erano in possesso dei requisiti per l'esercizio del voto.
Tale diritto si estende inoltre:
a) ai loro figli nati all'estero e ai figli minori che li hanno seguiti all'estero;
b) al coniuge straniero che ha acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio.
Gli elettori residenti all'estero non possono votare nel paese di residenza, ma unicamente nel comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) sono iscritti, il quale avrà precedentemente provveduto ad inviare all'elettore la "cartolina avviso".
Ai cittadini residenti all'estero per motivi di lavoro che rimpatriano per votare è riconosciuto un rimborso delle spese di viaggio a carico della Provincia autonoma di Trento.
Per le elezioni provinciali del 26/10/2008 il sussidio a titolo assistenziale è pari a:
a) Euro 154,94 se provenienti da Austria (limitatamente a Tirolo e Vorarlberg), Liechtenstein, Svizzera;
b) Euro 206,58 se provenienti da Austria (escluso Tirolo e Vorarlberg) e Germania (limitatamente a Baviera e Baden-Württemberg);
c) Euro 309,87 se provenienti da altri Paesi dell'area europea, compresa la Germania (esclusi Baviera e Baden-Württemberg), ad eccezione di Finlandia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia;
d) Euro 413,17 se provenienti da Finlandia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia;
e) 50 per cento delle spese di viaggio in nave, treno ed aereo se provenienti da Paesi extraeuropei;
f) 50 per cento delle spese di viaggio in aereo (percentuale stabilita con deliberazione della Giunta provinciale n. 1681 del 18 luglio 2003) se residenti all’estero in paese europeo e provenienti da località distanti almeno 500 Km da Trento. Tali elettori possono scegliere tra tale rimborso e i sussidi in quota fissa spettanti ai sensi delle lettere da a) a d).
Per avere il diritto a riscuotere il sussidio gli elettori:
1. devono risiedere all’estero per motivi di lavoro e rientrare in una delle seguenti categorie:
2. devono rispettare i seguenti termini temporali di presenza in Trentino:
a) 30 giorni per gli elettori provenienti da Paesi europei;
b) 60 giorni per gli elettori provenienti da Paesi extraeuropei.
Il sussidio verrà corrisposto presso il Comune esclusivamente nei giorni 26, 27 e 28 ottobre 2008, su presentazione della tessera elettorale personale munita del bollo della sezione elettorale presso la quale è stato espresso il voto e, per coloro che possono ottenere il rimborso delle spese di viaggio, dei relativi biglietti. Il Comune dovrà provvedere ad apporre sulla copia della dichiarazione di ricevuta, una marca da bollo da euro 1,81 addebitandone il costo all'elettore.